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Palermo (Palermo) - Lavoro occasionale, ampliamento della finanziaria 2010


Lavoro occasionale accessorio, ampliamenti della Finanziaria 2010 e  Voucher Inps Definizione di lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs.10-9-2003n.276 modificata dall’art- 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, commi 148 e 149 della legge Finanziaria 2010. Per prestazioni di lavoro  accessorio si intendono attività lavorative di   natura occasionale rese nell'ambito: -          di lavori domestici; -          di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,parchi e monumenti; -          dell'insegnamento privato supplementare; -          di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; -          dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; -          di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera; e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; -          dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; -          della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Vantaggi  per il committente e specifica dei committenti Il  committente  può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. I committenti  cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale  possono essere:  - famiglie;  -enti senza fini di lucro;  -soggetti non imprenditori;  -imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;  - imprenditori agricoli;  - imprenditori operanti in tutti i settori. - Enti Locali (Provincia, Regione, Comune o Comunità Montana) - Scuole e Università (possono ricorre a questo particolare contratto nei week–end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno – 30 settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua). - maneggi e scuderie. In caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico (comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla L. n. 33/09). Limiti economici per il committente   Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro, per anno fiscale.   Per il committente  il limite lordo annuo è di € 6.660 per ogni lavoratore  che svolge attività occasionale accessoria. Vantaggi per il lavoratore  specifica dei lavoratori e prestazioni da svolgere Il  lavoratore può integrare le sue entrate attraverso  prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:  -          pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; -          lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time); -          studenti under 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno; -          studenti under 25 iscritti  regolarmente iscritti ad  un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria  per i “periodi di vacanza”  (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;  Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. -          le altre categorie di prestatori, compresi gli inoccupati e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e – per l’anno 2009 – i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Si precisa che studenti, pensionati e percettori di misure di sostegno al reddito possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo. I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.  Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell’ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi , nel settore domestico circ. Inps n. 44/2009, in ultimo la Finaziaria 2010  ha compreso tutti i settori produttivi e anche gli Enti Locali. Limiti economici per il prestatore Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Come avviene il pagamento delle prestazioni lavorative ? Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni' o” voucher”, il cui valore nominale è pari a 10 euro. E’, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Dove sono reperibili i buoni o voucher? I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS. I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta. I contributi previdenziali e infortunistici come li paga il committente? Il valore nominale del buono per ogni ora di prestazione è di € 10,00  comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto per ogni ora di lavoro occasionale,  in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.  Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell’INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio. Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a 5,80 euro l’ora. Come vengono richiesti i buoni o voucher all’INPS? L’aquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:
  • la procedura cartacea
  • la procedura telematica
  • La procedura telematica è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi. Attenzione: Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 – per cui si utilizzano i ‘buoni a contribuzione ordinaria’ - è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico. Procedura  cartacea di richiesta buoni o voucher E’ stato predisposto un modulo, da inviare tramite fax alle Sedi regionali INPS, con cui i committenti possono effettuare – in caso di quantitativi rilevanti - una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro. Dallo scorso dicembre è stata avviata , in Lombardia e in Veneto, la vendita nelle tabaccherie. Si tratta di un’iniziativa sperimentale. Quali adempimenti operativi per l’utilizzo dei buoni/voucher cartacei? Sulla base della richiesta del committente, l’INPS provvederà alla stampa e alla distribuzione di buoni acquistabili singolarmente e contraddistinti da un numero identificativo univoco. I committenti  interessati all’utilizzo dei buoni cartacei possono ritirarli presso le sedi provinciali INPS esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sull’apposito conto corrente. E’ prevista la possibilità di rimborso dei buoni cartacei acquistati e non utilizzati presso le sedi provinciali dell’INPS che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore. Procedura telematica di richiesta buoni o voucher I committenti che intendono utilizzare il voucher telematico, devono registrarsi utilizzando i seguenti canali: - contact center INPS/INAIL; (se il nominativo del lavotore  è già presente nell’archivio DELL’INPS); - via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line – per il  cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN; - presso le sedi INPS previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti negli archivi INPS) - tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro. Effettuata la registrazione il committente  dopo avere individuato i lavoratori disponibili a svolgere il lavoro occasionale accessorio invia all’INPS la richiesta dei voucher contenente l’anagrafica di ogni prestatore con codice fiscale, la data di inizio e fine presunta dell’attività lavorativa, il luogo dove si svolgerà la prestazione e il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Contestualmente alla richiesta dei buoni il committente assolve agli obblighi di comunicazione preventiva all’INAIL ed intestazione provvisoria dei buoni lavoro. A chi, quando e come si pagano i buoni/voucher ? Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato all’INPS dai committenti prima della prestazione con una delle seguenti modalità. - con il modello F24 (solo in caso di acquisto voucher telematici), indicando nella sezione INPS l’apposita causale LACC; - tramite versamento su conto corrente postale 89778229  intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; - tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi On line – per il cittadino – lavoro occasionale accessorio con Postepay o Carte di Credito Visa/Mastercard. Quali sono gli obblighi del committente verso l’INPS dopo il pagamento dei buoni/voucher? Al termine della prestazione lavorativa il committente deve dichiarare,  per ciascun prestatore,  l’entità della prestazione svolta, affinché il sistema di gestione possa verificare preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate ed inviare le disposizioni di pagamento a favore del prestatore o, nel caso di verifica con esito negativo, notificare al committente un sollecito di pagamento della somma non versata. Le prestazioni  occasionali accessorie non devono essere trascritte nel libro unico delle paghe. Quali sono gli obblighi del committente verso l’INAIL? Prima dell’inizio dell’attività il committente deve effettuare comunicazione preventiva all’INAIL attraverso il contact center o l’apposito numero di fax gratuito (800.657657) Intestazione  e riscossione dei buoni/voucher Alla fine della prestazione lavorativa il committente deve intestare i buoni, compilarli con i suoi dati e con quelli del prestatore, segnalare la data della prestazione e convalidare il tutto con la propria firma. Il prestatore può riscuotere i buoni presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.   Palermo, 11 gennaio 2010                                                  Anna Li Muli                       

    di Redazione | 11/01/2010

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