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L'aquila (L'Aquila) - Affitti concordati, le procedure per le proroghe


<<Il servizio Assistenza e Politiche abitative ricorda a tutti i cittadini che hanno stipulato contratto di affitto concordato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769  (contratti il cui canone di locazione è pagato dal Comune, con i fondi della Protezione Civile Nazionale) che è necessario ottenere un’attestazione di rinnovo da parte del Comune dell’Aquila, per ottenere la proroga dei contratti di affitto in scadenza. Il contratto, benché stipulato per una durata complessiva di 18 mesi>>, riferisce testualmente una nota dell’Ufficio stampa del Comune dell’Aquila, <<deve essere “rinnovato” ogni 6 mesi affinché il Comune possa verificare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio, in particolare la permanenza della condizione di inagibilità della abitazione dell’affittuario. Pertanto, visto che siamo nel periodo di scadenza della gran parte degli 800 contratti di affitto concordati attraverso il Comune del’Aquila, il proprietario dell’immobile e l’affittuario (qualsiasi sia l’esito di agibilità della propria abitazione, quindi E, F, Zona Rossa, B o C), muniti del contratto originale, devono recarsi presso gli uffici di via Rocco Carabba n. 6 per formalizzare il rinnovo. Il servizio Assistenza e Politiche abitative effettuerà la verifica della sussistenza dei detti requisiti. Si precisa che per gli affittuari con abitazioni classificate B e C è possibile la proroga a condizione che l’affittuario dimostri di aver presentato la domanda per ottenere il contributo per la riparazione della propria abitazione. Tale dimostrazione deve essere fornita esibendo il “report” che rilascia Fintecna al momento dell’acquisizione della domanda stessa, sul quale viene inserito il numero di protocollo. La proroga verrà concessa per sei mesi e l’ulteriore proroga potrà essere possibile solo ed esclusivamente se, nella perizia del tecnico che ha redatto il progetto di riparazione, è previsto un tempo più lungo rispetto ai sei mesi (per le B) e sette mesi (per le C) per concludere i lavori, così come previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827. Il servizio rammenta inoltre che i proprietari non possono rifiutarsi di rinnovare i contratti, qualora l’affittuario abbia ancora i requisiti per mantenere questo tipo di assistenza, salvo si siano verificati le particolari condizioni contenute nel contratto e comunque chiedendo l’intervento del Comune>>.  

di Redazione | 26/08/2010

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