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Crosia (Cosenza) - Un docente dello Jonio cosentino ritornato a insegnare in Calabria, il Tribunale di Livorno accoglie il suo ricorso


Il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso del prof. M.R., che era stato trasferito sull'isola d'Elba, grazie al vittorioso giudizio patrocinato dall'avv. Caterina Urso (foto) di Mirto Crosia. Il professore è ritornato a insegnare in questi giorni in Calabria facendo valere l'ordinanza di reintegrazione in una scuola dell'ambito 5 della provincia di Cosenza, che il Tribunale di Livorno ha emesso contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. “Si tratta”, ha spiegato l'avvocato Caterina Urso, “di una sentenza che crea nuova giurisprudenza e interviene a colmare il vuoto che la legge 107 porta nella parte in cui non prevede espressamente che i portatori di handicap assunti sulla riserva dei posti ex l 68/99 hanno comunque la precedenza nella scelta della sede nelle operazioni di mobilità e vanno estromessi dalla assurda logica delle fasi delle operazioni di mobilità”. Intanto, lo stesso legale ha precisato che “il docente era stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 2015/2016 quale docente della scuola secondaria di secondo grado nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 e per effetto della legge 12 marzo 1999 n.68 in quanto inserito in posizione utile riserva, nelle graduatorie a esaurimento della provincia di Cosenza ove risultavano assegnati e riservati per i portatori di handicap ex l 68 dieci posti nella classe di concorso A017. Nonostante la particolare privilegiata posizione prevista dalla L.104/92 art .21 e dalla legge 12 Marzo 1999 n 68 al docente, in fase di mobilità pubblicata il 13 agosto 2016”, ha proseguito l’avvocato Urso, “non è stata confermata la propria sede nell'Usr Calabria Ambito 5 ma addirittura è stato mandato sull'isola d'Elba”. A giudizio dell’avvocato Urso si tratta di “una storia che combina i punti deboli della Legge ‘Buona scuola’, già in parte bocciata dalla Consulta con sentenza n. 284/2016 , con le criticità dell’algoritmo ministeriale che non riconosce i benefici della l n 68/99 ,e l'inefficienza della Pubblica amministrazione che non ha inteso rispondere all'istanza di conciliazione proposta dal lavoratore perciò, costretto ad adire le vie giudiziarie in quanto frustrato in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione personale, professionale, reddituale e relazionale”. L’avvocato Caterina Urso ha espresso soddisfazione “per l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno che si oppone alla pretesa della legge buona scuola di regolare tutto in funzione delle esigenze dell’’impresa scuola’ a discapito dei diritti e dignità della persona”. Soddisfatta, inoltre, “della tempestività con cui professionalmente il dirigente dell'Atp di Cosenza, Luciano Greco ha emesso decreto di assegnazione del professore M.R. nell'ambito 5 di appartenenza della provincia di Cosenza, appena ricevuto l'atto giudiziario”.


di Redazione | 20/05/2017

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